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STATUTO  ASSOCIAZIONE
IL CANTIERE DELLA SOLIDARIETA’ ONLUS

 

Allegato A all’Atto Costitutivo del  02 Luglio 2004

 

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede a Varese in Via F.lli Bandiera al n° 23, l'Associazione di Volontariato denominata " Il Cantiere della Solidarietà Onlus” in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 2. L’Associazione " Il Cantiere della Solidarietà Onlus ", più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi di solidarietà umana e promozione del volontariato, non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

 

Finalità e attività'

Art. 3.  L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

  • Operare con minori italiani e stranieri e loro famiglie, all’interno e al di fuori del contesto scolastico al fine di sperimentare insieme agli adolescenti l’etica e la pratica del Volontariato inteso come strumento educativo, coinvolgendoli in attività rivolte principalmente a situazioni di bisogno ed emergenza sociale.
  • Diffondere e sostenere progetti volti alla solidarietà sociale, alla promozione

del Volontariato in ogni sua forma, all’informazione, formazione e diffusione
della cultura della partecipazione, della legalità e della pace.

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

  • Attività di sostegno educativo, informativo e formativo a situazioni di disagio, devianza ed emarginazione giovanile nel contesto scolastico con particolare attenzione alle dinamiche famigliari collegate;
  • Ideazione, progettazione, realizzazione di progetti sociali e collaborazioni transfrontaliere nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzati alla diffusione dei principi e valori del volontariato a livello nazionale ed internazionale;
  • Organizzazione e gestione di eventi in ogni forma di espressione e di settore collegati all’animazione culturale, alla ricerca sociale e ad interventi in/formativi inerenti le tematiche del volontariato, curando anche l’edizione di stampe periodiche e non;
  • Effettuazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo. 

 
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

 

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Art. 7.  La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso  all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

 

  • Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci  hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate .
Art. 10. La qualità di socio si perde:

  • per morte;
  • per morosità;
  • dietro presentazione di dimissioni scritte;
  • per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per  fare ricorso all’Assemblea.
Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

 

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
a.  L’Assemblea dei soci;

  • Il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo  rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno (entro  quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio) per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il  giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata e/o posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre  in seconda convocazione è valida la deliberazione presa  qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio preventivo e rendiconto consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinando previamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  •  determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo  per il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

 

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri,  nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica e/o fax almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene  la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti  le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
  • nomina il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea  per  l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui possono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; 
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
 

Il  Presidente

 

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

  •  

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso  e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
 

  • Il Segretario
  •  
  • Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
  •  

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

  • Art. 26. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.
  • Art. 27. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;

  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  • ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

  • donazioni, lasciti o successioni;
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
  • Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

 

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 

Norma finale

  • Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.

    

Varese, il 02/ 07/ 2004

 

Letto,approvato e sottoscritto:

Cirelli Michelina

 

Ponsiglione Anna

 

 

 

 

 

Bon Luisa

 

Cecchin Dario

 

 

 

 

 

Iannaccone Raffaela

 

Demolli PieroVittorio

 

 

 

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